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LA PAROLA A: GIUSEPPE MIGLIORE


La direzione di SANPRISCO.NET riporta su questo spazio un interessante  documento redatto dal Geologo incaricato dalla Amministrazione sulla questione Cava Statuto negli ultimi due anni.
____________________________________________________________________

Il Comune di San Prisco, da innumerevoli anni afflitto dalla presenza sul proprio territorio di numerose cave, aveva vissuto tale realtà in modo non dissimile da quanto accaduto in numerosi altri Comuni ove l’incertezza negli indirizzi politici, sempre confusi con un non ben chiarito intento economico – occupazionale, aveva prodotto ben pochi sforzi per valutare appieno il bilancio costi / benefici di un’attività che, come tutte quelle che sfruttano risorse naturali non rigenerabili, avrebbe, nel tempo, prodotto gli esiti che, oggi, esemplarmente, sono sotto gli occhi di tutti.

Al danno paesaggistico si sono sommati danni microclimatici ed abbandono di attività agricole più prettamente riferibili alle capacità ed alle vocazioni delle popolazioni locali.

Il grande interesse economico suscitato da attività edilizie indiscriminate si sono protratte per decenni comportando il dissennato sfruttamento di beni naturali sull’andamento del quale ben poco hanno potuto leggi nazionali (invero evanescenti) e regionali alle quali era stato affidato il compito di arginare (se non regolamentare) le attività in parola.

La Regione Campania, nella fattispecie, aveva prodotto ben due leggi (la 54/85 e la 17/95) attraverso le quali, in modo in verità poco effiace, venivano introdotti concetti coercitivi sulle quantita’ e sui perimetri impegnabili per la prosecuzione (in regime transitorio) delle attività estrattive, in attesa del tanto sospirato Piano.

In un ventennio di attività estrattiva esercitata “transitoriamente” si sono verificati guasti da “arraffa – arraffa” camuffati tecnicamente attorno a necessità di estrazione di materiale che sarebbe poi servito per ricomposizioni ambientali mai seriamente progettate e mai realizzate.

In tutto il periodo che va, in misura maggiore, dal 1985 al 1995 e minore dal 1995 al 2005, le Amministrazioni Comunali assistevano allo scempio del proprio territorio senza (quasi) battere ciglio ostacolate, fra l’altro da incomprensibili atteggiamenti dei Tribunali Amministrativi che con alcune sentenze riconsegnavano agli estrattori i mezzi per contrastare i sia pure sporadici interventi che i Comuni ponevano in atto per rivendicare un legittimo governo del proprio territorio.

In questa fase assai diffusa è risultata l’evasione da parte dei cavatori della corresponsione delle somme sull’estratto prescritto, annualmente sia dalla legge 54/85 che 17/95. Ben raramente vi è stato contenzioso in atti fra i Comuni ed i cavatori che, al più hanno versato somme su autocertificazione dell’estratto, spesso non in contradittorio con i responsabili tecnico comunali ed in assenza dell’intervento dei tecnici regionali.

San Prisco, nonostante talune mobilitazioni dell’opinione pubblica espresse attraverso delibere di intenti, non è riuscita a sottrarsi al destino di altri Comuni e, addirittura, emanato il Piano Regionale per le Attivià Estrattive, in extremis, tramite conferimento di incarico tecnico, produceva osservazioni allo stesso Piano prima che i termini scadessero.

Il lavoro tecnico non ha avuto un grande supporto dalla struttura tecnica comunale sprovvisto perfino del Documento illustrativo del Piano stesso e, quindi, all’oscuro della posizione del Comune all’interno della programmazione. Si tenga conto del fatto che, trascorso il termine delle ossrvazioni ed in vigenza del Piano, poco altro sarebbe rimasto da fare per impedire allo stesso Piano di realizzare i propri indirizzi che, come si dirà appresso interessano direttamente la comunità sanprischese.

Ma cos’è il Piano Regionale per le Attivià Estrattive?

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, perviene ai suoi atti conclusivi dopo circa un ventennio di attesa a partire dalla Legge Regionale 54/85 che, nell’art. 2 ne preconizzava a breve la formulazione.

Il Piano si propone, anche, di disciplinare l’attività estrattiva nei termini tali da conseguire le finalità generali in modo che il materiale da estrarre sia quantitativamente rispondente ai reali fabbisogni regionali, nel rispetto della necessità di recupero ed eventuale riuso del territorio interessato all’estrazione .

Altri obiettivi del Piano sono:

 

1.            la riduzione del consumo di risorse non rinnovabili anche attraverso riutilizzo di materie prime seconde (inerti riciclabili);

2.            Sviluppo di attività estrattive in aree specificatamente individuate;

3.            ricomposizione e, ove possibile, riqualificazione ambientale delle cave abbandonate;

4.            incentivazione della qualità nell’attività estrattiva con sistemi di controllo più efficaci rispetto a quelli utilizzati in passato;

5.            prevenzione e repressione dell’abusivismo nel settore estrattivo.

 

Attraverso, quindi la stima dei fabbisogni regionali, per materiali estraibili, il P.R.A.E. passa alla formulazione di principi tecnici ed amministrativi per il rilascio e per il controllo delle attività di estrazione affidate in concessione.

Partendo, poi, da considerazioni sulle potenzialità minerarie di interesse dei vari quadranti regionali (fatti corrispondere, grosso modo con i territori delle cinque Province) vengono delineate le disponibilità attraverso analisi di tipo geologico tecniche.

Su tali valutazioni si innestano, poi altri elementi di natura socio economica ed antropica che hanno permesso al pianificatore di portare in conto altre variabili di grande rilevanza quali il pregio ambientale degli ambiti studiati, il loro degrado e la loro storia estrattiva.

Con tale metodologia, il P.R.A.E. perviene alla perimetrazione di aree di interesse per l’attività estrattiva.

Nell’art. 24 tali aree vengono così definite:

 

a)                      Aree di Completamento;

b)                      Aree di Sviluppo;

c)                      Aree di Crisi contenenti anche le:

·         Zone Critiche (zone di studio e verifica)

·         Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.)

·         Zone Altamente Critiche (Z.A.C.)

 

La diversa definizione indica per le varie aree diversa possibilità di sfruttamento, tempistiche diverse ma univoche conclusioni che comportano il ripristino finale.

Altra caratteristica comune a tutte le aree così definite è la possibilità di estrarre materiale anche solo in funzione di un ripristino ambientale come nel caso delle Aree di Crisi e delle loro sottozone (Z.C., A.P.A. e Z.A.C.).

Ogni attività estrattiva è esclusa solo nei casi previsti dall’art. 7 delle norme di attuazione.

Sono perciò escluse le aree sottoposte ai seguenti vincoli:

  • Paesistico ed Archeologico ex T.U. 490/99;

  • Parchi ed aree protette di cui alla L.R. 17 marzo 1981, n. 11;

  • Aree boscate ex art. 14 L.R. 11/1996;

  • Aree date in Concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, ex art. 27 R.D. 1427/1933;

  • Aree di tutela assoluta e zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano ex artt. 5 e 6 D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236, sostituiti dall’art. 21 del DLgs n. 1 del 11 maggio 1999;

  • Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.)

   Inoltre sono escluse:

 

·         Aree caratterizzate da una morfologia carsica con evidenti indizi di processi superficiali in atto;

·         Aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari, statali e regionali, finalizzati ad attività diversa da quella estrattiva;

·         Aree individuate nella pianificazioni delle Autorità di Bacino in aree a pericolosità idraulica da esondazione elevata e molto elevata oltre le aree a rischio frana elevato e molto elevato e, comunque, ovunque le attività estrattive fossero vietate.

 

SAN PRISCO NEL PIANO

 

Il censimento effettuato dal Gruppo Tecnico Operativo del P.R.A.E. della Regione Campania individua nel territorio del Comune di San Prisco (CE) la presenza di sole cinque aree estrattive  identificate con i seguenti codici: 61081-02, 61081-03, 61081-04, 61081-05, 61081-06. Le cave sono state censite in località Masseria Vignarella, Massria De Bottis, “Starzone” e due cave in località Masseria Valenzano,

Trattasi di cave ormai dismesse presso le quali veniva estratto materiale di natura vulcanica

Il censimento delle attività estrattive nel Comune di San Prisco appare, però, incom-pleto in quanto non viene citata e cartografata la famosa area di cava sita in località Croce Santa, a nord - est del centro abitato. 

Come noto il materiale estratto è di natura calcarea e le dimensioni sono tali da comprendere aree dei Comuni limitrofi di Casapulla e sia pure in minima parte, di Casagiove.

Trattasi della cava calcarea detta “Croce Santa” o “Cava Statuto” che dai riscontri documentali del piano risulta assegnata al Comune di Casapulla con il codice 61018 06.

Di tale errore fa ammenda, però, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania delegato ex art. 11 O.P.C.M. 3100/2000, parzialmente attuata con il “Censimento della Cave abbandonate, abusive o dimesse” di cui all’Ordinanza Commissariale 220/2002 nel “Piano di Recupero del Territorio della Provincia di Caserta Compromesso dall’Attività Estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dimesse”.

Nella documentazione del censimento svolto, esiste della cava una scheda tecnica relativa al censimento della suddetta cava con relativo numero di codice.

 

 

Le cave censite nel territorio di San Prisco, quindi, sono le seguenti:

 

Codice

Località

materiale  estratto

 

61081 02

Masseria Vignarella

Piroclastico - Tufi

61081 03

Masseria Valenziano

Piroclastico - Tufi

61081 04

Masseria Valenziano

Piroclastico - Tufi

61081 05

Masseria De Bonis

Piroclastico - Tufi

61081 06

Starzone

Piroclastico - Tufi

61081 NA

Croce Santa

Calcare

 

Tutte le aree sono cave non dichiarate e considerate “abbandonate”, tranne la cava “Croce Santa” dichiarata “chiusa”.

Per cava “abbandonata” si intende l’area in cui l’attività estrattiva è cessata prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 54/1985 e  sue modifiche ed integrazioni.

Per cava “chiusa” si intende una cava dimessa (con cessazione dell’attività estrattiva in assenza del prescritto recupero ambientale) o la cava con istanza di prosecuzione dei lavori rigettata.

Circa l’appartenenza delle singole cave ad aree perimetrale nel P.R.A.E, quattro di esse (Vignarella, Valenziano I e II e De Bottis) non vengono incorporate in alcuno dei perimetri delle aree di sviluppo e di completamento e per esse vale l’art. 31 delle norme di attuazione.

Per dette cave è ammessa, secondo le prescrizioni riportate nel menzionato articolo, l’estrazione solo per la ricomposizione e/o riqualificazione ambientale. Detto articolo, infatti, disciplina: “la coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle A.P.A. e nelle aree di completamento e di sviluppo”.

Sarebbero concesse estrazioni per un periodo non superiore ai tre anni, non prorogabili. I soggetti attuatori potrebbero essere pubblici o privati riuniti in Consorzi Obbligatori ed operanti nelle aree di sviluppo del piano.

I costi del recupero sarebbero ottenuti dalla commercializzazione del materiale estratto.

Per la cava Starzone vale l’art. 26 delle stesse norme: la cava è inserita, infatti, nel Piano nell’Area di Sviluppo denominata S12 “Volturno sinistra, volume in linea di massima ipotizzato circa 87 milioni di m3

A tali 87 milioni di m3 contribuirebbero quelli disponibili per un recupero ambientale della stessa cava. E’ prevista infatti, per tale articolo una estrazione è prevedibile laddove le cave in attività nella Provincia non fossero in grado di soddisfare da sole il fabbisogno provinciale senza posiibilità di avviare alcuna altra attività estrattiva nelle aree di completamento (cui San Prisco non è interessata).

Sulle basi dettate dal competente dirigente regionale, in queste aree di sviluppo sarebbero programmate attività secondo una priorità che favorisca le zone con presenza di cave abbandonate (come quella in esame).

Per la cava “Statuto” vale l’art. 30 delle norme di attuazione. Essa, infatti è inserita in un’area A.P.A. e, quindi nella logica del Piano deve essere recuperata.

Anche in questo caso per il recupero può essere autorizzata un’estrazione di durata massima pari a tre anni, con relativa eventuale necessità di ampliamento delle aree impegnabili ai fini dell’estrazione/recupero.

Le procedure sarebbero attivabili dal momento che le cave in attività per il materiale estratto, non garantissero il fabbisogno (regionale o provinciale non è chiarito…) per una quota pari al suo 30%.

 

AREA DI SVILUPPO - S32CE

 

L’area, ha una forma di “S” allungata da NW a SE, a ripercorrere le falde del Tifata a partire, all’incirca dall’isoipsa di quota 100 m. s.l.m.m. fino alla linea di vetta per una fascia lunga all’incirca 2,8 Km e di larghezza variabile fra 200 metri ed 800 – 900 metri.

Le tabelle di calcolo dei volumi estraibili indicano una potenzialità per l’area di 8 milioni di metri cubi.

Per l’art. 26 delle Norme di attuazione, come detto, una estrazione è prevedibile laddove le cave in attività nella Provincia non fossero in grado di soddisfare da sole il fabbisogno provinciale senza posiibilità di avviare alcuna altra attività estrattiva nelle aree di completamento (cui San Prisco non è interessata).

Sulle basi dettate dal competente dirigente regionale, in queste aree di sviluppo sarebbero programmate attività secondo una priorità che favorisca le zone con presenza di cave abbandonate (come quella in esame).

 

 

 

QUADRO DI SINTESI PER SAN PRISCO

Cave Codice

Area di Sviluppo

Area di Crisi

Norma da applicare

 

61081 02

------

------

Art. 31 N.A.

61081 03

------

------

Art. 31 N.A.

61081 04

------

------

Art. 31 N.A.

61081 05

------

------

Art. 31 N.A.

61081 06

S12 CE

------

Art. 26 N.A.

61081 NA

------

AC.C.1 (A.P.A. C.1)

Art. 30 N.A.

-------

S32 CE

------

Art. 26 N.A.

 

OSSERVAZIONI

 

Sulla base dell’escussione dei documenti in cui è presentato il Piano Regionale delle Attività Estrattive e di tutti glia altri elementi raccolti in fase di riscontro si sono effettuate le osservazioni previste dall’art. 2 della Legge Regionale n. 54 del 13.12.1985, come modificato dall’art. 1 della Legge Regionale n. 17 del 13.04.1995.

Tali osservazioni, sinteticamente, per le ragioni specificate in precedenza portano ad escludere il territorio di San Prisco da ogni e qualunque attività estrattiva inerente le seguenti cave definite “abbandonate”, sia pure da effettuare per scopi di ricomposizione ambientale

codice

località

materiale estratto

 

61081 02

Masseria Vignarella

Piroclastico - Tufi

61081 03

Masseria Valenziano

Piroclastico - Tufi

61081 04

Masseria Valenziano

Piroclastico - Tufi

61081 05

Masseria De Bonis

Piroclastico - Tufi

61081 06

Starzone

Piroclastico - Tufi

61081 NA

Croce Santa

Calcare

 

Si è inoltre considerata l’Area di Sviluppo S32 CE, dalla quale estrarre calcare, per la quale si è pervenuti alle seguenti osservazioni:

 

·               Il potenziale estrattivo esposto pari ad 8 milioni di m3 è ricavato da un calcolo errato che, ripetuto con gli stessi parametri utilizzati dall’estensore del Piano, ammonta a 0,8 milioni di m3;

·               Tutta l’area è da escludere da attività estrattiva per l’applicazione ad essa dell’art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

 

È evidentissima la profonda differenza tra i due valori, valicata dalla costatazione delle reali dimensioni dell’area ma anche della sua forma stretta ed allungata.

 

ALTRE OSSERVAZIONI INERENTI LE QUESTIONI SOVRACOMUNALI APERTE DALLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SVILUPPO DENOMINATE NEL PIANO CON I SIMBOLI S12CE ed S32CE VANNO AFFRONTATE EVIDENTEMENTE NELLE SEDI  OPPORTUNE, SEDI CUI L’ESPRESSIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DIRETTAMENTE CONDUCONO, APRENDO UNA POSSIBILITA’ INTERATTIVA CON ALTRI COMUNI PER LA VALUTAZIONE DELLA PORTATA DI IMPATTO CHE, I SINGOLI TERRITORI ED I COMPRENSORI RELATIVI DOVRANNO PORRE IN CONTO IN VISTA DEL COORDINAMENTO DI UN’AZIONE COMUNE A DIFESA DELLE PROGRAMMAZIONI PREVEDIBILI E SOSTENIBILI; ESPRIMIBILI IN CHIAVE URBANISTICA E DI SVILUPPO SOCIALE.

 

COSA E’ ACCADUTO ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DAL COMUNE?

 

In seguito a ricorso al PRAE presentato da alcune aziende del settore estrattivo (tra cui Moccia di Caserta) la magistratura nel dicembre 2005 ha sequestrato il PRAE all’epoca presentato e in fase di osservazione.

 

Le varie osservazioni, in particolare, sono state tutte analizzate e commentate al tavolo tecnico, il quale ha prodotto due elaborati, uno contenente le domande di osservazione e le risposte del tavolo tecnico con relativo parere di accoglimento o respingimento, l’altro contenente la normativa aggiornata in seguito all’accoglimento di talune osservazioni.

 

In seguito, al sequestro da parte della magistratura, avvenuto prima della pubblicità da conferire al Piano così emendato, il PRAE è stato commissariato.

Commissario è stato nominato l’assessore ai LL.PP. nonostante la sua incompetnza rispetto a quella detenuta dall’assessore alle attività produttive.

Quindi oggi il PRAE è passato di competenza dell’Assessorato ai LL.PP.

L’assessore ai lavori pubblici ha nominato come Sub Commissario l’Ing. Morrone, Capo del Genio Civile di Napoli. Egli è il nuovo responsabile del PRAE Campania.

 

Il tempo trascorso tra ricorso e nuovo commissariamento (n.d.r. anche prima il PRAE era commissariato nella persona dell’assessore alle AA.PP. Alois) ha prodotto come risultato la mancata analisi delle osservazioni da parte della commissione consultiva finale che avrebbe dovuto recepirle per proporle al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

Per le ragioni suddette e per la scadenza del mandato elettorale affidato al Consiglio regionale scorso, il PRAE non fu approvato.

Ad oggi l’assessorato ai LL.PP. ha nominato una nuova commissione coordinata dall’Ing. Morrone che sta rielaborando il piano per riprendere poi l’iter di approvazione.

 

Per quanto riguarda le osservazioni di San Prisco, non è possibile, al momento, fornire informazioni in merito alle osservazioni prodotte poichè tali informazioni risultano segretate dal Magistrato.

Non è improbabile una riproposizione delle stesse, magari modificate, nel momento in cui il nuovo Piano fosse reso pubblico alla stregua di quello iniziale, poi sequestrato.